Membro di
Socia della

Il favor legislativo per le fonti rinnovabili a discapito dell'identità di interi territori

Donato Cancellara - Ass. VAS per il Vulture Alto Bradano

Il Decreto Legislativo n. 104/2017, in attuazione della direttiva europea 2014/52/UE concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) di determinati progetti pubblici e privati, ha introdotto numerose modifiche al d.lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) con particolare riferimento alla competenza in materia di V.I.A. quale strumento che dovrebbe verificare la sostenibilità di un progetto anche tramite adeguate misure di mitigazione.
Tale decreto ha previsto che tutti i progetti di opere elettriche (in generale stazioni elettriche ed elettrodotti) per i quali è prevista la V.I.A. o la procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., cosiddetto screening alla V.I.A., siano da ritenersi di competenza statale, così come le procedure di V.I.A. di progetti di impianti eolici con potenza elettrica nominale maggiore ai 30 MW.

Le ripercussioni di tali disposizioni sono rilevanti in tutti quei territori, la Basilicata in primis, che risultano martoriati dall'eolico selvaggio e dall'anomalo proliferare di opere elettriche, spesso ritenute surrettiziamente - durante l'iter autorizzativo - opere connesse all'impianto eolico oggetto di autorizzazione unica regionale. Si ricorda che, ad oggi, 18 sono le nuove istanze di V.I.A. (metà delle quali di competenza regionali e l'altra metà di competenza statale) riguardanti mega impianti eolici che si vorrebbero realizzare in Basilicata per un totale di oltre 540 MW di potenza elettrica da installare tramite 178 nuovi aerogeneratori i cui progetti eolici interesserebbero 24 Comuni lucani.

È in questo scenario che si va ad innestare l'annosa vicenda della "trasversale lucana" quale rilevante progetto comprendente svariate opere elettriche autorizzate tramite Delibera di Giunta Regionale n. 279 del 12 marzo 2013. Con detta delibera venne dato il nulla osta alla realizzazione di una miriade di opere elettriche considerate connesse ad un impianto eolico di soli 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW. Parliamo della stazione elettrica "Genzano" 150/380 kV, della stazione elettrica "Nuova Vaglio" a 150 kV, della stazione elettrica "Nuova Oppido" a 150 kV, della stazione elettrica "Nuova Avigliano" a 150 kV nonché una doppia linea di elettrodotti di collegamento a 150 KV per oltre 40 Km di tracciato. Tutte opere elettriche invasive ed impattanti sul territorio, classificato agricolo, di 5 Comuni (Cancellara, Vaglio, Tolve, Oppido e Genzano di Lucania) che solo successivamente sono pervenute alla società Terna S.p.A. tramite un susseguirsi di volture tra gennaio 2014 e maggio 2015. Tutte opere ritenute connesse all'impianto eolico di 20 MW, proprio quell'impianto entrato in esercizio anche senza che tali opere venissero completamente ultimate. Tutte opere necessarie ed indispensabili a svariati impianti eolici e non solamente a quell'unico impianto di 20 MW. Tutte opere con un impatto ambientale che risulta essere indiscutibilmente maggiore rispetto a quell'impianto eolico considerato "opera principale" a fronte della miriade di opere elettriche ritenute "opere connesse".
Stiamo parlando della già citata D.G.R. n. 279/2013 in cui si precisa che il giudizio di compatibilità ambientale è da ritenersi valido per un periodo massimo di 5 anni a partire dall'adozione della delibera e che entro tale data dovevano iniziare ed essere ultimati tutti i lavori per la realizzazione del progetto comprendendo anche quelle opere elettriche che oggi chiamiamo "trasversale lucana".
Opere che non sono state integralmente realizzate nel termine perentorio dei 5 anni per motivi riconducibili anche alla necessità di varianti progettuali, interferenze con aree soggette ad usi civici ecc... Tutti aspetti non banali che avrebbero potuto richiedere la ridiscussione dell'opera nel suo insieme da parte della Regione Basilicata con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse insieme, ovviamente, all'unica società avente titolarità dell'opera qual è Terna.
Cruciale la voltura con la quale nel gennaio 2014 si trasferisce la titolarità dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.G.R. n. 279/2013 alla società Serra Carpaneto s.r.l. poi Serra Carpaneto 3 S.r.l., a favore della società Eolica Cancellara S.r.l. già titolare di altra autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 278/2013. Voltura che avrebbe riguardato le sole 2 stazioni elettriche "Nuova Vaglio" e "Nuova Oppido" con relativi raccordi. Una volturazione precedente a quelle che avrebbero poi portato Terna ad essere l'unica titolare della "trasversale lucana".

Tutta questa lunga premessa per comprendere il senso della Deliberazione n. 133 del 14 febbraio 2019, di recentissima pubblicazione, con la quale l'Ufficio di Compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha deciso l'archiviazione dell'istanza, presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., riguardante la proroga del termine di validità del Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale, inizialmente rilasciato con D.G.R. n. 279/2013, per sopravvenuta incompetenza legislativa a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017.
Estenuante il braccio di ferro tra Terna che avrebbe voluto far esprimere la Regione Basilicata sulla proroga e la stessa Regione, per il tramite del suo ufficio competente, nel sostenere la sua impossibilità a soddisfare la richiesta ed il dover necessariamente rivolgersi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) per sopravvenuta competenza statale dell'oggetto della richiesta.
La discussione, alquanto surreale, sembra essere stato il tentativo di considerare tutte le opere elettriche, sopra menzionate, spacchettate in due distinte delibere di giunta regionale (DGR n. 278/2013 e n. 279/2013) tali da giustificare la competenza regionale di una di esse (la n. DGR n. 279 riguardante un impianto avente potenza inferiore ai 30 MW), oppure considerare tutte le opere elettriche in un unico progetto quale la "trasversale lucana" senza distinzione tra ciò che risulta presente in una delibera e ciò che risulta presente in altra delibera. Era così complicato comprendere che le tante opere elettriche andavano considerate come un unico e rilevante progetto elettrico facente capo ad un'unica società legittimata alla gestione delle opere AT e AAT (alta ed altissima tensione)?

Lo scenario si complica con una recentissima legge della Regione Basilicata n. 4/2019, approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, con cui è stato introdotto il raddoppio del contingente di potenza elettrica installabile derivante da fonte eolica, ed in particolare al comma 3 dell’articolo 13 si prevede che: “nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1.4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010, sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte l'obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste".
Alquanto surreale pensare di installare centinaia di altre pale eoliche prima di una nuova ed aggiornata pianificazione energetica in Terra di Basilicata. L'installazione di aereogeneratori ha generato un'evidente situazione di insostenibilità dal punto di vista ambientale e paesaggistico avendo raggiunto, già da molto tempo, un massiccio abuso della parola rinnovabile che, spesso, cerca di eludere quella di speculazione.

La legge contestata è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri con Delibera dell'8 maggio scorso, ma non nella direzione sperata. Infatti, si legge che "nel nostro ordinamento non vi è un principio di regionalizzazione per la produzione e consumo di energia. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 79/1999, la produzione di energia elettrica (da qualunque fonte) è attività libera e non è pertanto condizionata dall'entità dei consumi in ambito regionale. Le linee guida statali, in coerenza con tale principio, prevedono che l'eventuale superamento di limitazioni programmatiche contenute nel Piano energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da FER non preclude comunque l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (par. 14.5). Il riferimento alle quote minime di incremento di energia da FER è stato introdotto nelle linee guida in relazione all'obiettivo nazionale del 17% di consumo finale lordo da FER al 2020, stabilito dalla direttiva europea 2009/28/CE (sulla promozione delle fonti rinnovabili). In base al d. lgs. 28 del 2011 è stato emanato il DM 15 marzo 2012 (cd. Burden Sharing) che ha ripartito detto obiettivo fra le Regioni, in considerazione del loro potenziale tecnico-economico e delle disponibilità di risorse energetiche locali.
Sebbene la Regione Basilicata sia in linea con la traiettoria intermedia degli obiettivi fissati dal Burden Sharing, va osservato che la fissazione di tetti di produzione di energia elettrica non deve in ogni caso rappresentare un ostacolo o la compressione della libertà di iniziativa economica in materia di produzione di energia elettrica di cui al citato art. 1, comma 1, del d.lgs. 79/1999, che è di derivazione comunitaria (direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). Deve allora risultare chiaramente che i predetti limiti massimi di produzione per le singole fonti, che le Regioni possono fissare, non inibiscono l'avvio e la conclusione favorevole del procedi-mento di rilascio dell'autorizzazione unica o di altri titoli abilitativi.
È noto infatti il favor accordato alle fonti rinnovabili dagli accordi internazionali e dalle direttive comunitarie in materia (direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, attuate nell'ordinamento italiano, rispettivamente, con i d. lgs. n. 387/2003 e n. 28/2011). Al riguardo, è appena il caso di ricordare che con la recente direttiva 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono stati posti nuovi e più sfidanti obiettivi al 2030 e che l'Italia, con la proposta del Piano per l'energia e il Clima (inviata alla Commissione Europea a fine dicembre 2018), si è impegnata a raggiungere il 30% dei consumi di energia da fonte rinnovabile sul totale dei consumi ".

A fronte di tale precisazioni, sembra più che mai urgente insistere con proposte di legge che modifichino la legislazione nazionale, in primis il decreto legislativo n. 387/2003, al fine di porre un freno a quel favor legislativo per le fonti rinnovabili che sta portando, in diverse parte dell'Italia, a fenomeni di speculazione incontrollata con rilevanti danni all'Ambiente, al Paesaggio ed alla salute dei cittadini.

Torna indietro